Giornalismo: vietato diffondere dati
che identificano le vittime di violenza sessuale
E’ vietato diffondere informazioni e dettagli
che rendano identificabili le vittime di violenza sessuale.
E' quanto ha stabilito il Provvedimento 2 aprile 2009 con il quale il Garante della Privacy è intervenuto sul caso di una donna vittima di un’aggressione e di una violenza sessuale (noto alle cronache come “caso di Primavalle”) che si è rivolta all’Autorità dopo che alcuni quotidiani, anche tramite i loro siti web, avevano diffuso un gran numero di informazioni e dettagli che la rendevano inequivocabilmente identificabile (nome, età, professione, zona in cui vive, composizione del nucleo di persone con cui vive, nome e cognome dell’amica che l’ha soccorsa, colore dei capelli e nazionalità dell’uomo con cui l’interessata aveva avuto intrattenuto rapporti prima di subire la violenza).
L’Autorità, richiamando i quotidiani coinvolti al rispetto del Codice deontologico dei giornalisti e alla normativa sulla privacy, ha ribadito che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, ma sempre nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, in particolare del “principio di essenzialità dell’informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico”: cautele che devono essere adottate a maggior ragione in caso di notizie riguardanti vicende di violenza sessuale, in considerazione della particolare delicatezza del tema e della necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da così gravi azioni criminose.
(Altalex, 9 giugno 2009)
www.altalex.com