Visualizza Versione Completa : «La moglie forte si può maltrattare»
Roderigo
02-07-2010, 17:07
"Se la donna ha un carattere forte, i maltrattamenti di lui non sono reato"
La sesta Sezione penale ha sottolineato che "la condizione psicologica della moglie, per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente". Secondo i giudici "nelle motivazioni d'appello non c'è alcuna indicazione che deponga per la sussistenza di una volontà sopraffattrice" del marito.
http://img811.imageshack.us/img811/6048/manifestazioneroma2280x.jpgLa moglie ha un carattere forte e non si lascia intimorire da minacce e percosse? Non sussiste il reato di maltrattamenti contestato al marito violento. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha annullato senza rinvio "perchè il fatto non sussiste" la condanna a 8 mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) inflitta ad un uomo dalla Corte d'appello di Milano per maltrattamenti in famiglia.
La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.25138) ha ritenuto fondato il ricorso con cui l'imputato rilevava che gli stessi giudici del merito avessero sottolineato il "carattere forte" della moglie, per nulla "intimorita" dalla sua condotta. L'uomo, quindi, lamentava il fatto che la Corte d'appello avesse scambiato per "sopraffazione" un mero "clima di tensione tra coniugi".
Gli 'ermellini', ricordando che "perchè sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza", hanno annullato la condanna dell'imputato osservando che "i fatti incriminati sono solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata" e "appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di circa 3 anni", che "non rendono di per sè integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione richiesta per l'integrazione della fattispecie in esame"; tanto più che, si legge nella sentenza, "la condizione psicologica" della donna "per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona 'scossa....esasperata...molto carica emotivamente".
Dunque, conclude la Cassazione, "non risulta offerta dai giudici di merito alcuna indicazione che deponga per la sussistenza, in capo all'imputato, di una volontà sopraffattrice idonea" per integrare il reato contestato.
Inoltre, la Suprema Corte fa notare che "i fatti incriminati sono solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata e appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di circa 3 anni". Comportamenti di maltrattamento sporadico per i quali, fa inoltre presente piazza Cavour, la moglie aveva anche rinunciato alla querela.
Roma, 02-07-2010
www.rainews24.rai.it (http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=142618)
Una foto dei giudici della Corte di Cassazione mentre si recano al lavoro per emettere il verdetto in questione:
http://potinhodexp.files.wordpress.com/2009/11/cavemen-c10087743.jpeg
Annibale
02-07-2010, 18:15
Non ho capito, gli insulti e le botte sporadiche non sono reato, oppure non sono "maltrattamenti in famiglia" ma sono un altro reato tipo ingiuria o percosse?
La seconda cosa potrebbe anche essere, qui (http://www.veremamme.it/learning-veremamme/2009/5/19/violenza-psicologica-e-maltrattamenti-in-famiglia-cosa-fare.html) è spiegato che i maltrattamenti in famiglia devono avere carattere di abitualità e creare una soggezione morale o fisica continuata di un membro della famiglia ad un altro.
Samarilla
02-07-2010, 18:29
«La moglie forte si può maltrattare»
e la moglie debole ma ben armata?
ormai io spero solo negli extraterrestri
fantasma76
02-07-2010, 19:44
Ma gli hanno cambiato il reato in rissa o cose simili, o lo hanno mandato assolto in tutto e per tutto?
perchè non riesco a ritrovare nell'accenno al contenuto della sentenza ciò che è poi espresso nel virgolettato dei titoli?
e perchè i titoli vogliono galoppare così imbizzarriti tradendo il senso di ciò che segue?
Roderigo
03-07-2010, 02:37
A me, titolo e contenuto sembrano abbastanza corrispondenti.
E sono ripresi allo stesso modo un po' da tutti i giornali.
Altri articoli, qui (http://news.google.it/news/story?pz=1&cf=all&ned=it&cf=all&ncl=d_mn7yvo0tbxKqMyD5mzAdxUdD40M).
CASSAZIONE
La moglie ha un carattere forte?
Allora maltrattarla non è reato
Annullata la condanna a 8 mesi per un uomo accusato di aver maltrattato la coniuge per tre anni. A determinare la decisione della Corte il fatto che la donna non risultasse 'intimorita' dalla violenza del marito. Il ministro Carfagna: "Un regalo ai violenti"
http://img33.imageshack.us/img33/8079/21345836167e88f11e0a944.jpgROMA - Avere un carattere forte e non lasciarsi intimorire dall'atteggiamento violento del marito potrebbe costare, alle mogli vittime di maltrattamenti, l'assoluzione del consorte. La Cassazione, infatti, ha annullato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti di un marito accusato di aver maltrattato la moglie per tre anni. Dinanzi alla Suprema Corte l'uomo ha sostenuto con successo che non si trattava di maltrattamenti in quanto la moglie "non era per nulla intimorita" dal comportamento del coniuge, ma solo "scossa, esasperata, molto carica emotivamente". Una sentenza che, secondo il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, "è un regalo ai violenti"
L'uomo, residente a Livigno, era stato condannato, con la concessione delle attenuanti, sia dal Tribunale di Sondrio che dalla Corte d'Appello di Milano, che avevano accolto le lamentele della moglie. Una condanna percepita come eccessiva dal marito che si è rivolto alla Cassazione, sostenendo che gli stessi giudici di Appello avevano rilevato come la moglie avesse un "carattere forte" e che dunque non era affatto intimorita dal suo atteggiamento. In sostanza, la tesi difensiva si è basata sul fatto che i giudici "hanno scambiato per sopraffazione un semplice clima di tensione" tra coniugi.
La Cassazione - con la sentenza 25138 - ha dato dunque ragione al marito, rilevando che non si può considerare come "condotta vessatoria" l'atteggiamento aggressivo non caratterizzato da "abitualità". I fatti "incriminati" in questa vicenda - prosegue la Cassazione - "appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di tre anni (per i quali la moglie ha rimesso la querela), che non rendono di per sé integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione". Così la condanna a 8 mesi è stata annullata "perché il fatto non sussiste".
"In un momento in cui la violenza sulle donne affolla le cronache nere dei giornali, non posso che dirmi amareggiata di fronte a questo caso di vera e propria miopia da parte dei giudici della Cassazione", ha detto il ministro Carfagna. "La violenza, la volontà sopraffattrice come è stata definita dai giudici, non pesa più o meno a seconda del carattere della vittima. Relativizzare la violenza", conclude il ministro, "vuol dire armare il violento".
(02 luglio 2010)
www.repubblica.it (http://www.repubblica.it/cronaca/2010/07/02/news/la_moglie_ha_un_carattere_forte_maltrattarla_non_reato-5338430/?ref=HREC1-4)
Cassazione, pronuncia choc: la moglie 'forte' si puo' maltrattare
Assolto un marito perche', nonostante le botte, lei non si intimoriva
http://img84.imageshack.us/img84/2103/0a776c4d8692255c0bbc45f.jpgROMA - Le mogli che hanno un carattere ''forte'' e che non si lasciano ''intimorire'' dal clima di intimidazione, comprensivo di percosse, al quale le sottopone il marito corrono il rischio di vedere assolto il coniuge dal reato di maltrattamenti proprio per via della fermezza della loro forza d'animo.
La Cassazione, infatti, ha annullato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti di un marito accusato di aver maltrattato la moglie per tre anni. Dinanzi alla Suprema Corte il marito aggressivo ha sostenuto con successo che non si trattava di maltrattamenti in quanto la moglie ''non era per nulla intimorita'' dal comportamento del coniuge ma solo ''scossa, esasperata, molto carica emotivamente''.
02 luglio, 17:24
www.ansa.it (http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2010/07/02/visualizza_new.html_1849263080.html)
fantasma76
03-07-2010, 10:52
perchè non riesco a ritrovare nell'accenno al contenuto della sentenza ciò che è poi espresso nel virgolettato dei titoli?
e perchè i titoli vogliono galoppare così imbizzarriti tradendo il senso di ciò che segue?
Beata te che hai capito la sentenza, io non ho capito un piffero.
foglie di acqua
03-07-2010, 13:33
Incredibile Cassazione:
se la moglie è forte non è maltrattamento
"È davvero un tempo difficile per le donne in Italia e l'ultima sentenza della Cassazione purtroppo lo conferma. Davvero incredibile che non si possa avere giustizia se si è forti e se non ci si lascia intimidire dal marito manesco e aggressivo". Amara la riflessione della Vicepresidente della Camera Rosy Bindi, dopo la sentenza della Cassazione sui maltrattamenti fra coniugi. Incredibile ma vero, adesso grazie all'Alta Corte le mogli che hanno un carattere "forte" e che non si lasciano "intimorire" da minacce e percosse del marito rischiano anche la beffa di vedere il coniuge assolto. La Cassazione, infatti, ha annullato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti di un marito accusato di aver maltrattato la moglie per tre anni perché "il fatto non sussiste".
La Cassazione ha dato ragione a Sandro F. rilevando che non si può considerare come "condotta vessatoria" l'atteggiamento aggressivo non caratterizzato da "abitualita"'. I fatti "incriminati", ha spiegato la Cassazione, "appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di tre anni (per i quali la moglie ha rimesso la querela), che non rendono di per sé integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione" . "Tanto più che - ha concluso la Cassazione - la condizione psicologica di Roberta B. per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente".
Insomma i maltrattamenti "saltuari" non sono tali, e chi reagisce non è maltrattato. "Non ci piace commentare le sentenze dei giudici, ma stavolta, da quanto si capisce - denuncia Bindi- hanno interpretato la legge con categorie francamente inaccettabili che rischiano di vanificare una lunga e difficile battaglia contro la violenza sulle donne. Il maschilismo è duro a morire".
E pensare che in Spagna il governo Zapatero nel 2005 ha fatto approvare una apposita legge sulla "violenza di genere", minacce incluse, un testo che nel preambolo precisa che "la violenza di genere non è un fatto che rientra nell'ambito privato. Al contrario rappresenta il simbolo più brutale della disuguaglianza esistente nella nostra società".
3-07-2010
http://unita.it (http://unita.it/notizie_flash/120950/incredibile_cassazione_se_la_moglie_forte_non_maltrattamento)
Roderigo
03-07-2010, 13:37
tanto più che, si legge nella sentenza, "la condizione psicologica" della donna "per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona 'scossa....esasperata...molto carica emotivamente".
"Tanto più che - ha concluso la Cassazione - la condizione psicologica di Roberta B. per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente".
Ecco, ggù, questo è l'accenno ai contenuti della sentenza che corrisponde ai titoli dei giornali.
La Cassazione ha assunto tra le motivazioni della sentenza, la stessa motivazione su cui si basava il ricorso del marito.
Annibale
03-07-2010, 18:03
i fatti "incriminati", ha spiegato la Cassazione, "appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di tre anni (per i quali la moglie ha rimesso la querela), che non rendono di per sé integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione" Da questo passaggio mi pare di poter evincere che la Cassazione non ha affatto stabilito che gli insulti e gli schiaffi sporadici non sono reato, ma che non costituiscono reato di "maltrattamenti in famiglia".
Comunque il modo in cui i giornali riferiscono le sentenze è spesso impreciso e poco affidabile.
oh ma dai.
un reato, ogni reato, ha degli elementi precisissimi senza i quali non è 'quel' reato.
i giudici hanno detto che nel fatto mancavano gli elementi necessari per qualificarlo reato di maltrattamenti in famiglia, e la motivazione è la saltuarietà, esattamente. la saltuarietà è elemento per qualificare quei comportamenti in altro modo, con conseguenze più lievi o più pesanti per il reo,secondo i casi, ma guai se i confini dei singoli reati fossero fluidi, saremmo tutti in un bel guaio. e su, i giornalisti sanno che nessuno andrà lì non dico a leggere la sentenza, ma manco l'articolo. fa sensazione urlare al giudice mostro
quel 'tanto più che' forse non è locuzione che aggiunge qualcosa a rafforzare un concetto che però è già formulato e fondato su altri elementi?
e certo ci sono reati la cui fattispecie richiede il 'tali da (produrre un effetto x)' e in mancanza di quest'effetto non c'è il (anzi quel) reato.
ebbè?
fantasma76
03-07-2010, 23:14
un reato, ogni reato, ha degli elementi precisissimi senza i quali non è 'quel' reato.
Quindi avevo capito bene non ha commesso quel rato ma un altro, diciamo aggressione rissa o cose simili, in sostanza se ho capito bene ha litigato con la moglie alcune volte, e tutte le volte se le sono suonate a vicenda.
Ora ho solo una perplessità personale, ma questi 2 sono ancora sposati e continuano a menarsi a vicenda?
no magari l'ha menata lui solo ma non s'è creato lo stato di soggezione, le sofferenze ecc di cui nel link di no3mi, per dire. lui sarà certo colpevole di averla menata, e non è perchè lei è forte ma è perchè le percosse, ingiurie ecc non hanno creato la situazione di vessazione che non è quello il reato ma semmai un altro. magari lei è la persona più fragile del mondo, ma per altri motivi (il contesto, il tipo di relazione, che ne so) gli episodi di violenza non hanno creato sofferenze psicologiche in quella donna.
che lei sia forte di carattere (come ha funzionato bene, vedi? a te è rimasto che anche lei abbia menato e invece non è scritto da nessuna parte) è solo nel titolo.
dal titolo, una discriminazione fra donne fragili e donne forti, tutelate le prime, nella libera disponibilità di maschi violenti le seconde,. ma stiamo scherzando.
se cancelliamo il confine fra reato di maltrattamenti e altri reati, non sono gli altri reati a svuotarsi di significato, ma questo che è più complesso con il risultato paradossale che saranno solo le mazzate a contare, perchè gli effetti di natura puramente psicologica diventano irrilevanti. devono esserlo: anche se l'uno ha menato, se l'altro non è abbattuto non è 572 cp; anche se l'uno non ha mai menato, se l'altro è abbattuto può essere 572 cp, magari perchè l'uno non rivolge la parola all'altro, lo mortifica sottilmente, senza far nulla che ecceda il più squisito galateo. come la mettiamo poi?
Roderigo
04-07-2010, 02:01
oh ma dai.
un reato, ogni reato, ha degli elementi precisissimi senza i quali non è 'quel' reato.
i giudici hanno detto che nel fatto mancavano gli elementi necessari per qualificarlo reato di maltrattamenti in famiglia, e la motivazione è la saltuarietà, esattamente. la saltuarietà è elemento per qualificare quei comportamenti in altro modo, con conseguenze più lievi o più pesanti per il reo,secondo i casi, ma guai se i confini dei singoli reati fossero fluidi, saremmo tutti in un bel guaio. e su, i giornalisti sanno che nessuno andrà lì non dico a leggere la sentenza, ma manco l'articolo. fa sensazione urlare al giudice mostro
quel 'tanto più che' forse non è locuzione che aggiunge qualcosa a rafforzare un concetto che però è già formulato e fondato su altri elementi?
e certo ci sono reati la cui fattispecie richiede il 'tali da (produrre un effetto x)' e in mancanza di quest'effetto non c'è il (anzi quel) reato.
ebbè?
Questa tua rappresentazione non è diversa da quella che hanno dato i giornali. E' diverso il giudizio di valore. A differenza dei giornali, tu in sostanza sembri condividere la sentenza.
Se il maltrattamento non è abituale (come si misura il confine tra saltuario e abituale?), se la vittima non ne risente sul piano psicologico (anche qui la misurazione precisissima non si capisce su che base possa avvenire), non è maltrattamento in famiglia. Ma in riferimento a quale definizione del reato? Cosa qualifica il maltrattamento in famiglia?
L'art. 572 del codice penale dice soltanto questo:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Se non si tratta di maltrattamento in famiglia, si tratterà di un altro reato (quale?).
Allora, perchè l'imputato è soltanto assolto?
foglie di acqua
04-07-2010, 09:15
Qui si può leggere la sentenza:
Corte di Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 12 marzo-2 luglio 2010 n. 25158 (http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/11768489.13/11768489.pdf)
In sostanza da quanto ho capito:
"perché sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza"
Nella fattispecie una condotta lesiva abituale del marito non è stata accertata. I casi in esame si limitano ad alcuni “episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di circa 3 anni” che non hanno prodotto nella moglie una “condizione di sofferenza”, in quanto la moglie per sua stessa ammissione si dichiarava di carattere forte, tanto più da quanto puntualizzato dalla Corte di appello, la condizione psicologica della donna era "per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa... esasperata... molto carica emotivamente".
Rimango perplessa!
Questa tua rappresentazione non è diversa da quella che hanno dato i giornali. E' diverso il giudizio di valore. A differenza dei giornali, tu in sostanza sembri condividere la sentenza.
Se il maltrattamento non è abituale (come si misura il confine tra saltuario e abituale?), se la vittima non ne risente sul piano psicologico (anche qui la misurazione precisissima non si capisce su che base possa avvenire), non è maltrattamento in famiglia. Ma in riferimento a quale definizione del reato? Cosa qualifica il maltrattamento in famiglia?
L'art. 572 del codice penale dice soltanto questo:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Se non si tratta di maltrattamento in famiglia, si tratterà di un altro reato (quale?).
Allora, perchè l'imputato è soltanto assolto?
l'imputato è assolto perchè è stato chiesto se vi fossero stati maltrattamenti in famiglia ex art 572. non lo sarebbe stato se la moglie l'avesse querelato per percosse, ingiurie, violenza sessuale magari.
poi
io non do giudizi di valore roderigo. mi limito a sottolineare che da questa sentenza in poi, tranne che sui giornali, nessun precedente nel senso che 'la donna resistente possa venir tranquillamente maltrattata' s'è affermato.
i giudici hanno applicato la norma, la quale non è semplicemente il testo che riporti, perchè quel testo va decodificato, se clicchi su ogni singola congiunzione si apre una finestra con il significato tecnico di ogni santa parola (maledetti) frutto di interpretazione sistematica, di giurisprudenza, di istanze extragiuridiche (non ultima l'evoluzione sociale e culturale che ha fatto sì che maltrattamento in famiglia non sia malmenare il conmgiunto ma anche solo farlo soffrire in ogni modo possibile).
e però perchè io possa ottenere una sentenza favorevole non basta che mio padre mi abbia dato un cazzotto tre anni fa, oggi, e quando ho fatto 18 anni, nè che magari in un clima da bassi napoletani mi dica zoccola, se io gli dico stronzo e abitualmente mia madre gli dice cornuto e poi la sera andiamo allegri a prendere la sfogliatella al rettifilo. no. perchè ci siano maltrattamenti in famiglia nella mia perfetta famiglia borghese senza che si alzi mai la voce ne' le mani mio padre deve comportarsi in modo tale da creare un clima di sofferenza anche solo psicologica in me, non guardarmi mai, farmi capire che se non parlo è meglio, rendermi insicura. questo basta.
il punto non è se la 'vittima' è forte, ma se s'è creato quel clima in ogni modo. lo stato d'animo 'finale', non quello in sua dotazione da madre natura, della vittima è solo l'indizio che il comportamento ha funzionato. in questo reato il giudice deve valutare la situazione. se non fossi una capra e avessi con me il codice commentato ti saprei dire con più precisione. tornerò sull'argomento quando avrò finito il trasloco e riaprirò gli scatoloni del sapere.
per foglie
quando dici
"Se il maltrattamento non è abituale (come si misura il confine tra saltuario e abituale?), se la vittima non ne risente sul piano psicologico (anche qui la misurazione precisissima non si capisce su che base possa avvenire), non è maltrattamento in famiglia"
traspare la preoccupazione che il risultato sia di non riconoscere come maltrattamenti casi che invece lo sono. non è così. il risultato e la ratio sono opposti: questa norma ripeto è il frutto di (e si inserisce in) un processo di progressivo ampliamento delle istanze riconosciute come meritevoli di tutela penale. basta un lieve stato di depressione. il punto di vista è quello del maltrattato. in quell'abitualità si deve leggere in filigrana l'attenzione al fatto della convivenza quotidiana, che può rendere maltrattamento comportamenti che al di fuori di quel contesto sarebbero nulla.
è un po' come per il mobbing. il capo stronzo e i colleghi pessimi non sono mobbing. se io soffro, invece, è mobbing anche il fatto che tutti prendono il caffè senza invitarmi mai.
Roderigo
04-07-2010, 11:55
Percosse, ingiurie, violenza sessuale, se subite dal coniuge non sono maltrattamenti in famiglia?
Torno a chiedere, cosa qualifica i maltrattamenti in famiglia?
Come si misura il confine tra saltuari e abituali?
Come si misura lo stato psicologico della vittima?
E dove sta scritto che queste misurazioni sono determinanti per identificare i maltrattamenti in famiglia?
Se picchio mia moglie dieci volte in tre anni, è maltrattamento in famiglia?
Ggiù tu dai un giudizio sulla sentenza favorevole. I giornali che abbiamo letto ne danno uno contrario, ma la rappresentazione dei fatti è la stessa. Tu non la racconti in modo diverso dai giornali. Dai solo una interpretazione diversa. E, in verità, per adesso, unica.
* * *
http://img27.imageshack.us/img27/6913/schermata2w.png (http://www.la7.it/news/dettaglio_video.asp?id_video=41262&cat=cronaca)
* * *
Cassazione/Se la moglie è forte non è maltrattata: poche reazioni
Telefono rosa: Devastante sentenza, intervengano i parlamentari
Roma, 3 lug. (Apcom) - L'effetto della sentenza della Cassazione sui maltrattamenti alla moglie 'forte' "sarà devastante", secondo Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono rosa: "Da oggi tutti quelli che sono stati condannati per violenza domestica potranno appellarsi a questo principio. La moglie è forte e può essere picchiata". Determinare la colpevolezza in base all'atteggiamento della vittima "è una roba assurda, mai sentita", afferma in un'intervista alla 'Stampa'. "I parlamentari devono intervenire". Fin qui, però, la sentenza shock della Cassazione non sembra aver causato molte onde, sintomo probabilmente di un clima preoccupante. Pochi i quotidiani che oggi la riportano in prima pagina mentre spopola la delusione del Brasile sconfitto ai mondiali. Poche ieri le reazioni fra i politici, tutte di donne, bipartisan. "Davvero incredibile che non si possa avere giustizia se si è forti e se non ci si lascia intimidire dal marito manesco e aggressivo" è stata l'amara la riflessione della Vicepresidente della Camera Rosy Bindi. "In un momento in cui la violenza sulle donne affolla le cronache nere dei giornali, non posso che dirmi amareggiata di fronte a questo caso di vera e propria miopia da parte dei giudici della Cassazione" ha detto il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna. Quasi identica la reazione della responsabile del dipartimento per il Pdl, Barbara Saltamartini, che aggiunge "credo che un messaggio del genere possa risultare devastante, soprattutto per le vittime". In pratica le mogli che hanno un carattere "forte" e che non si lasciano "intimorire" da minacce e percosse del marito rischiano anche la beffa di vedere il coniuge assolto. La Cassazione, infatti, ha annullato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti di un marito accusato di aver maltrattato la moglie per tre anni perché "il fatto non sussiste", rilevando che non si può considerare come "condotta vessatoria" l'atteggiamento aggressivo non caratterizzato da "abitualita"'. I fatti "incriminati", ha spiegato la Cassazione, erano solo saltuari. Inoltre "la condizione psicologica di Roberta B. per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente".
10:23 - CRONACA- 03 LUG 2010
www.apcom.net (http://www.apcom.net/newscronaca/20100703_102301_4a611a7_92134.html)
* * *
Tra velina e mammoletta
Una sentenza della Cassazione assolve il marito che maltratta la donna forte, che non ha paura
FLAVIA AMABILE
Innanzitutto raccontiamo i fatti. C'è un marito che maltratta la moglie per tre anni. Viene condannato a 8 mesi di reclusione sia in primo che in secondo grado. Fa ricorso in Cassazione, ultima sua speranza, e ottiene una sentenza che da ieri pomeriggio ha lasciato a bocca aperta molte persone.
L'uomo, un 45enne di Livigno, in provincia di Sondrio, era stato condannato per le continue "ingiurie, maltrattamenti e percosse" contro la moglie. C'erano i racconti ma anche i certificati medici ad incastrarlo. Ha convinto i giudici della Cassazione che tutto questo non era poi così rilevante e che di sicuro i suoi non erano maltrattamenti perché la moglie "non era per nulla intimorita" dal suo comportamento ma solo "scossa, esasperata, molto carica emotivamente". I giudici gli hanno dato ragione: il fatto non sussiste, assolto.
Questo vuol dire che se siete donne forti e sopportate non potete sperare che qualcuno vi ascolti. Bisogna lamentarsi, avere paura, terrore. Vuol dire che per farsi rispettare il modello della donna che con coraggio affronta la violenza del marito e lo sfida a viso aperto è un boomerang: prendete gli schiaffi da lui e dai giudici.
E' utile da sapere. Oltre alla velina è previsto soltanto un altro modello: la donnina che piange, urla, strepita, fa un po' l'isterica. La mammoletta tremante.
E' utile da sapere perché alle nostre figlie dovremo dare alcune raccomandazioni su come comportarsi in caso di crisi con il loro uomo. E che cosa diremo? Prendi tutto e mollalo? E se con i tempi che corrono diventa abbandono del tetto coniugale? No, meglio di no. Allora diremo loro: affrontalo, parlagli, convincilo: vai avanti anche se ti prende a schiaffi, fagli capire chi sei. E se poi capita un giudice di Cassazione come quello che ha assolto il 45enne di Sondrio? Allora diremo: se ti picchia, denuncialo, finalmente esiste anche una legge sullo stalking. E se poi va a finire come la donna di Torino ammazzata dopo sette denunce rimaste inascoltate? E allora, dopo tanto pensare, va a finire che l'unico consiglio saggio è: figlia mia, piangi ma stai zitta, abbi paura ma non denunciare. Un improvviso ritorno agli anni Sessanta. E non c'è nemmeno il boom economico.
3 luglio 2010
www.lastampa.it (http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=124&ID_articolo=982&ID_sezione=274&sezione=)
roderigo è inutile che lo chiedi a me, è inutile che ce lo chiediamo qui, non si tratta di opinioni ma di definizioni,,
si vada su un manuale da primo anno di università e ci sono tutte le risposte.
a questo punto chiediamoci 'allora cosa mai è furto? allora cosa mai è peculato?'
io non do giudizio di valore alcuno: i giornali non possono che dare NELL'articolo la stessa versione mia, della cassazione, degli atti del processo, altrimenti i direttori sarebbero tenuti a rettifiche nel numero successivo
nel titolo invece e in quello che è non scritto efficacemente a quanto già vedo dicono che 'la donna forte si può maltrattare'
ha ragione berlusconi, i giudici sono pazzi, la legge non esiste.
ok.
come donna ho i brividi quando sento gli zoccoli di certi eserciti che corrono a salvarmi.
se ne accorge la Amabile che dicendo quello che dice (ricostruiamo i fatti. dove??), dice anche (questo sì, pericolosamente) che quando la condizione di vessazione viene riconosciuta è perchè la vittima è debole? è una vita che si lotta per deresponsabilizzare le vittime, e guarda come torna strisciante il principio.
io veramente mi sto spaventando.
fantasma76
04-07-2010, 15:41
Percosse, ingiurie, violenza sessuale, se subite dal coniuge non sono maltrattamenti in famiglia?
è reato ma non hanno centratoli reato, se mia sorella vuole guardarsi il TG1 e io il TG3 e mi rompe la testa, non posso denunciarla per maltrattamenti in famiglia, andando dal giudice mi ha rotto la testa e mi costringe a vedere scodinzolino.
Ora ciò che è oscuro a me ignorante in legge, è perché il giudice non gli ha cambiato il reato?
Anche se bisogna capire se la cassazione può farlo.
ha ragione berlusconi, i giudici sono pazzi, la legge non esiste.
ok.
come donna ho i brividi quando sento gli zoccoli di certi eserciti che corrono a salvarmi.
se ne accorge la Amabile che dicendo quello che dice (ricostruiamo i fatti. dove??), dice anche (questo sì, pericolosamente) che quando la condizione di vessazione viene riconosciuta è perchè la vittima è debole? è una vita che si lotta per deresponsabilizzare le vittime, e guarda come torna strisciante il principio.
io veramente mi sto spaventando.
E poi dicono che non c'è manipolazione nelle notizie, come per la nutella si è trovato un metodo subdolo per attaccare un altra istituzione. Ma nonostante tutto resto dubbioso, non conosco le leggi, e non capisco cosa continua a puzzarmi nella vicenda, ora dovremmo capire se visto che è intervenuto pure un ministro, se i giudici saranno sottoposti ad una procedura disciplinare e con quali accuse, e quale sarà la sentenza del procedimento, se ciò non accade i giudici hanno deliberato bene.
Roderigo
04-07-2010, 15:47
è reato ma non hanno centrato il reato
Questo lo si può affermare solo sulla base di una definizione del reato. Che al momento qui nessuno ha precisato.
E su una ricostruzione dei fatti che, in effetti, sia difforme da quella definizione.
Inoltre, non conosciamo il testo delle sentenze precedenti, per poter dire che l'imputato era stato condannato solo per "maltrattamenti in famiglia".
Trovo comunque improbabile che tutti i giornali, tutte le agenzie di stampa, tutti gli esponenti politici che si sono pronunciati, nonchè la presidente del Telefono Rosa, sia siano messi d'accordo nel manipolare la notizia in una sola direzione.
fantasma76
04-07-2010, 17:35
Questo lo si può affermare solo sulla base di una definizione del reato. Che al momento qui nessuno ha precisato.
E su una ricostruzione dei fatti che, in effetti, sia difforme da quella definizione.
Inoltre, non conosciamo il testo delle sentenze precedenti, per poter dire che l'imputato era stato condannato solo per "maltrattamenti in famiglia".
Si ma questa è una nostra ignoranza, siamo noi che abbiamo delle lacune, per giudicare la sentenza imparzialmente, dovremmo conoscere le basi del diritto penale, tutti i fatti e le 2 sentenze precedenti.
Trovo comunque improbabile che tutti i giornali, tutte le agenzie di stampa, tutti gli esponenti politici che si sono pronunciati, nonchè la presidente del Telefono Rosa, sia siano messi d'accordo nel manipolare la notizia in una sola direzione.
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n.109
Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Art. 2.
Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
Art. 5.
Sanzioni
1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
Per quanto riguarda i giornalai e i cialtroni della politica, hanno una competenza legale pari a 0, quindi se non è disinformazione è semplice ignoranza.
se il magistrato ha commesso un illecito, ledendo i diritti personali della vittima sarà sottoposto a un processo, lo hanno denunciato, hanno aperto un processo contro il magistrato?
Secondo il rapporto Cepej l’Italia è il Paese con il più severo controllo disciplinare. E, conclude, nessuna categoria professionale (avvocati, prefetti, notai, giornalisti) può reggere il confronto tra i dati del proprio sistema disciplinare e quelli della magistratura.
Annibale
04-07-2010, 18:33
Percosse, ingiurie, violenza sessuale, se subite dal coniuge non sono maltrattamenti in famiglia?
Torno a chiedere, cosa qualifica i maltrattamenti in famiglia?
Come si misura il confine tra saltuari e abituali?
Come si misura lo stato psicologico della vittima?
E dove sta scritto che queste misurazioni sono determinanti per identificare i maltrattamenti in famiglia?
Se picchio mia moglie dieci volte in tre anni, è maltrattamento in famiglia?
Ggiù tu dai un giudizio sulla sentenza favorevole. I giornali che abbiamo letto ne danno uno contrario, ma la rappresentazione dei fatti è la stessa. Tu non la racconti in modo diverso dai giornali. Dai solo una interpretazione diversa. E, in verità, per adesso, unica.Cosa debba intendersi esattamente per maltrattamenti in famiglia non lo stabilisce il C.P., lo ha stabilito (non da adesso) la Cassazione. Succede così per tutti i reati, di cui il C.P. dà una definizione molto stringata, che viene precisata dalla giurisprudenza della Cassazione. Le altre domande che fai andrebbero girate a un avvocato o a un magistrato, ma suppongo che gli addetti ai lavori abbiano le risposte. Si può certamente criticare la bontà della definizione data dalla Cassazione di maltrattamenti in famiglia, tuttavia è sbagliato dire che per la Cassazione picchiare saltuariamente una moglie forte non è reato.
Annibale
04-07-2010, 18:39
Questo lo si può affermare solo sulla base di una definizione del reato. Che al momento qui nessuno ha precisato.http://www.veremamme.it/learning-veremamme/2009/5/19/violenza-psicologica-e-maltrattamenti-in-famiglia-cosa-fare.html
roderigo è inutile che lo chiedi a me, è inutile che ce lo chiediamo qui, non si tratta di opinioni ma di definizioni,,
si vada su un manuale da primo anno di università e ci sono tutte le risposte.
...
Se altri giudici hanno interpretato la legge in maniera diversa nella sentenza di I e di II grado non è una questione di manuali.
Comincio a capire come mai, nonostante tutto, la società italiana rimane patriarcale e maschilista.
cristina
04-07-2010, 21:43
Sarei curiosa di sapere quante donne c'erano fra quei giudici della Cassazione!
fantasma76
04-07-2010, 22:45
Se altri giudici hanno interpretato la legge in maniera diversa nella sentenza di I e di II grado non è una questione di manuali.
Hai letto quello che ha postato ni3mi?
I comportamenti di questo tipo integrano il reato quando sono protratti, abituali, costanti. Quindi non si parla di fatti episodici, che potranno ricevere tutela da parte di altre norme, ma di un’abitudine familiare, di un clima, di uno stato costante di vessazione, di un disagio prolungato nel tempo.
Si parla dell'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione familiare abitualmente doloroso ed avvilente provocato proprio con intento persecutorio.
Per capirci, una lite familiare, anche violenta, con insulti pesanti, non può da sola configurare il reato di maltrattamento, che è essenzialmente un’altra cosa: è una soggezione morale o fisica continuata di un membro della famiglia ad un altro.
Comunque ti rispondo come hanno risposto i giudici del Molise.
Bando alle ipocrisie: che la raccolta di firme avvenga spesso attraverso scorciatoie lo sanno tutti. Che più o meno tutti ci provino e che le commissioni di verifica siano tradizionalmente portate a «interpretare» la legge volta per volta, luogo per luogo, partito per partito, pure. Basti citare l' obiezione dei comunisti italiani alla bocciatura della loro lista, decisa perché la carta con cui Cossutta dichiarava che il suo rappresentante locale era il segretario Nicola Macoretta non comprendeva anche la delega espressa a presentare la lista: «È una carta presentata in fotocopia in tutta Italia e in tutta Italia accettata». Replica del Tar molisano: hanno sbagliato ad accettarla gli altri.
Si l'avevo letta.
I comportamenti di questo tipo integrano il reato quando sono protratti, abituali, costanti.
Mi sembra l'interpretazione della Cassazione aberrante. Cosa vuol dire protratti, abituali e costanti?
Un giorno si e l'altro anche?
Un giorno si ed uno no?
Una volta alla settimana?
Una volta al mese?
A parte che la legge così scritta può fare schifo e prestarsi ad interpretazioni di parte (maschiliste), trovo aberrante che di fronte ad una casistica così ampia di maltrattamenti una Corte di Cassazione possa dare a tutti i maltrattanti il segnale che possono continuare così e a tutti i maltrattati che è meglio che subiscano senza rivolgersi ad un tribunale per avere giustizia. Poi magari se la loro personalità è abbastanza forte potranno avere meno danni. Fortuna loro!
Qui il discorso di base non si distanzia molto tra il rifiuto di approvare una legge contro l'omofobia, oppure inserire un comma di legge che prevede "la minore entità di un reato se commesso su minori".
Insomma come sempre le donne ed i minori devono stare sotto!
foglie di acqua
05-07-2010, 08:22
Posso arrivare a concordare che la maggior parte dei titoli dei giornali possono aver “estremizzato” la sentenza, quando in realtà la Cassazione ha solo applicato la norma vigente, in quanto non aveva elementi sufficientemente "validi" per affermare che esisteva un’abitualità, quotidianità di sopraffazione e di violenza del marito.
Posso concordare che i titoli dei giornali così formulati potrebbero far passare, come sostiene ggiu, che la Cassazione afferma che “la donna forte si può maltrattare”, facendo una discriminazione fra donne fragili e donne forti, quando non è propriamente così.
Tuttavia c'è il rischio che in questo clima una sentenza del genere, possa scoraggiare le donne a denunciare i loro oppressori ed a legittimarli. Perché la sentenza potrebbe far pensare, insinuare che non sono gravi le minacce e le percosse se sono episodiche, tanto più aggiungendo come motivazione che la condizione psicologica della donna era “per nulla ‘intimorita’ dal comportamento del marito, era solo quella di una persona ‘scossa... esasperata... molto carica emotivamente".
La stampa ha una responsabilità dei messaggi che dà, ma la giurisprudenza di più.
Roderigo
05-07-2010, 10:07
Per quanto riguarda i giornalai e i cialtroni della politica, hanno una competenza legale pari a 0, quindi se non è disinformazione è semplice ignoranza.
se il magistrato ha commesso un illecito, ledendo i diritti personali della vittima sarà sottoposto a un processo, lo hanno denunciato, hanno aperto un processo contro il magistrato?
Secondo il rapporto Cepej l’Italia è il Paese con il più severo controllo disciplinare. E, conclude, nessuna categoria professionale (avvocati, prefetti, notai, giornalisti) può reggere il confronto tra i dati del proprio sistema disciplinare e quelli della magistratura.
Una sentenza può essere sbagliata (dal punto di vista del buon senso), ma lo stesso legittima, in quanto la legge permette più di una possibilità di interpretazione.
Roderigo
05-07-2010, 10:16
Cosa debba intendersi esattamente per maltrattamenti in famiglia non lo stabilisce il C.P., lo ha stabilito (non da adesso) la Cassazione. Succede così per tutti i reati, di cui il C.P. dà una definizione molto stringata, che viene precisata dalla giurisprudenza della Cassazione. Le altre domande che fai andrebbero girate a un avvocato o a un magistrato, ma suppongo che gli addetti ai lavori abbiano le risposte. Si può certamente criticare la bontà della definizione data dalla Cassazione di maltrattamenti in famiglia, tuttavia è sbagliato dire che per la Cassazione picchiare saltuariamente una moglie forte non è reato.
Faccio le domande anche solo per vedere se il mio interlocutore è in grado di dimostrare quello che dice.
La definizione del reato - appunto - non sta scritta nella legge, ma dipende dalle stesse sentenze della Cassazione. E perciò anche questa ultima sentenza concorre alla definizione del reato. A maggior ragione è contestata.
Per la Cassazione, picchiare saltuariamente la moglie forte (che non si intimorisce e non si sottomette), non è reato di maltrattamento in famiglia, dato che lo stato psicologico della moglie, è considerato discriminante per l'identificazione dello stesso. Da questo punto di vista, i titoli dei giornali hanno interpretato correttamente.
Devo dire poi che mi fa specie, tutto questo senso critico applicato ai titoli dei giornali e non alla sentenza che viene anzi persino difesa e solo sulla base di congetture.
Roderigo
05-07-2010, 10:35
http://www.veremamme.it/learning-veremamme/2009/5/19/violenza-psicologica-e-maltrattamenti-in-famiglia-cosa-fare.html
Come si può facilmente dedurre la definizione del reato nasce in un’altra epoca storica, ed è particolarmente orientata al maltrattamento come violenza fisica. La formulazione generica delle norme, però, è in molti casi da considerarsi un vantaggio, perchè permette di adeguarle ai tempi e all’evoluzione della società.
Oggi, grazie alle migliaia di sentenze in merito, il concetto di “maltrattare una persona della famiglia” si è evoluto in più direzioni.
Innanzi tutto comprende senza dubbio il maltrattamento morale, psicologico, la vessazione, la causazione di sofferenze non fisiche.
Costituisce maltrattamento, per fare degli esempi, far assistere un bambino alle liti violente dei genitori; insultare costantemente una donna, anche in presenza dei figli; costringere un bambino a parteggiare per uno dei genitori; ma anche ignorare un bambino, disinteressarsene, abbandonarlo moralmente.
I comportamenti di questo tipo integrano il reato quando sono protratti, abituali, costanti.
Quindi non si parla di fatti episodici, che potranno ricevere tutela da parte di altre norme, ma di un’abitudine familiare, di un clima, di uno stato costante di vessazione, di un disagio prolungato nel tempo.
Si parla dell'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione familiare abitualmente doloroso ed avvilente provocato proprio con intento persecutorio.In questo articolo si dice che il maltrattamento in famiglia era in origine solo il maltrattamento fisico.
Poi che ha incluso anche il maltrattamento morale, psicologico.
Che i comportamenti di questo tipo (morale, psicologico) integrano il reato (quindi, si aggiungono) quando sono protratti nel tempo, abituali, costanti.
Ergo: sono i maltrattamenti morali e psicologici a dover essere abituali per idenficare il reato, non il maltrattamento fisico.
La donna oggetto della sentenza della Cassazione è stata picchiata più volte in tre anni. Violenza attestata da referti medici.
Resta poi da capire come più episodi di violenza, nell'arco di tre anni, associati ad altri episodi di ingiurie e minacce, possano inserirsi in un contesto relazionale non vessatorio. Salvo essere sposati con il Dottor Jekill e Mister Hide. Per sostenere questa assurdità si è fatto perno sullo stato psicologico della donna, che era solo "scossa....esasperata...molto carica emotivamente".
Roderigo
05-07-2010, 11:18
Sarei curiosa di sapere quante donne c'erano fra quei giudici della Cassazione!
http://img295.imageshack.us/img295/6125/cassazionecomposizione.jpg
Annibale
05-07-2010, 11:27
trovo aberrante che di fronte ad una casistica così ampia di maltrattamenti una Corte di Cassazione possa dare a tutti i maltrattanti il segnale che possono continuare così e a tutti i maltrattati che è meglio che subiscano senza rivolgersi ad un tribunale per avere giustizia. Non è vero che non possono rivolgersi ai tribunali. Possono sporgere denuncia per ingiuria, minaccia, percosse etc...
Solo, nei casi in cui non c'è abitualità e lei non si piega, non c'è il reato di maltrattamenti in famiglia.
le donne comunque non devono essere mai maltrattate.. che schifo..
Annibale
05-07-2010, 11:32
In questo articolo si dice che il maltrattamento in famiglia era in origine solo il maltrattamento fisico.
Poi che ha incluso anche il maltrattamento morale, psicologico.
Che i comportamenti di questo tipo (morale, psicologico) integrano il reato (quindi, si aggiungono) quando sono protratti nel tempo, abituali, costanti.
Ergo: sono i maltrattamenti morali e psicologici a dover essere abituali per idenficare il reato, non il maltrattamento fisico.
Non è quello che ho capito io. Comunque non voglio fare l'avvocato difensore della Corte di Cassazione. Forse bisogna che la Cassazione riveda la definizione di maltrattamenti in famiglia e, come proponi tu, includa i casi di maltrattamento fisico anche saltuari e anche senza subalternità della vittima. Forse punire questi fatti come ingiurie, minacce e percosse non è sufficiente. Per dirlo con certezza dovrei saperne di più.
Roderigo
05-07-2010, 11:45
Non è quello che ho capito io. Comunque non voglio fare l'avvocato difensore della Corte di Cassazione. Forse bisogna che la Cassazione riveda la definizione di maltrattamenti in famiglia e, come proponi tu, includa i casi di maltrattamento fisico anche saltuari e anche senza subalternità della vittima. Forse punire questi fatti come ingiurie, minacce e percosse non è sufficiente. Per dirlo con certezza dovrei saperne di più.
C'è comunque molto da discutere sul fatto che la serie di episodi pure accennati nella sentenza, non costituiscano un rapporto abituale.
Riguardo la condizione della vittima, leggo nella citazione di una precedente sentenza:
Elemento materiale – soggezione della vittima
In tema di maltrattamenti familiari (art. 572 c.p.), correttamente il giudice di merito desume dalla ripetitività dei fatti di percosse e di ingiurie l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente, consapevolmente instaurato dall'agente, a seguito di iniziali stati di degenerazione del rapporto familiare. Per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decorso della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (Cass. pen., 4015/96)
www.ilmatrimoniointribunale.com (http://www.ilmatrimoniointribunale.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=2)
Annibale
05-07-2010, 12:00
Sarebbe interessante vedere le pene edittali di ingiurie, minacce, percosse e maltrattamenti in famiglia, per vedere se è così importante all'atto pratico che il maltrattante sia condannato per maltrattamenti in famiglia piuttosto che per altre fattispecie.
Annibale
05-07-2010, 12:07
Ingiuria: fino a 6 mesi.
Minacce: fino a 1 anno.
Percosse: fino a 6 mesi
Maltrattamenti in famiglia: da uno a cinque anni se non ne derivano lesioni.
Roderigo
05-07-2010, 12:13
Maltrattamenti in famiglia: da uno a cinque anni se non ne derivano lesioni.
L'imputato era stato condannato a 8 mesi con la condizionale, nella sentenza di I e II grado.
Annibale
05-07-2010, 12:19
L'imputato era stato condannato a 8 mesi con la condizionale, nella sentenza di I e II grado.Non chiedermi in base a quale marchingegno.....forse rito abbreviato o patteggiamento?
Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una
persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona
sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una
professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione
da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione
da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
venti anni.
http://www.studiocelentano.it/codice-penale-dei-delitti-in-particolare-2/
Annibale
05-07-2010, 12:24
Roderigo, secondo te un singolo schiaffo alla moglie dovrebbe essere più, meno o altrettanto grave di uno schiaffo alla collega d'ufficio?
Perchè se cambiamo la definizione di maltrattamenti in f. e ci mettiamo il singolo schiaffo alla moglie, questo diventa molto più grave dello schiaffo alla collega, per il primo maltrattamenti in famiglia, per il secondo solo percosse.
Roderigo
05-07-2010, 12:32
Dipende. Se marito e moglie si vedono solo al risveglio e alla sera al momento di coricarsi, andando peraltro a dormire con orario diverso, mentre i due colleghi stanno insieme in ufficio otto ore al giorno, può persino essere più grave lo schiaffo dato alla collega.
Io però non sono per includere il singolo episodio nel reato di maltrattamenti in famiglia.
Ma sono certamente per non considerare lo stato psicologico della vittima come discriminante per identificare il reato.
Immaginiamo il mobbing. Ad un lavoratore tolgono le mansioni, tolgono le informazioni, lo isolano, lo mettono in un ufficio senza telefono e senza computer, gli tolgono il saluto. Ma non va in depressione. Allora, si sentenzia, non è mobbing. Cosa ne diremmo?
virginia
06-07-2010, 00:23
Questa sentenza fa il paio con quella, sempre della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto impossibile per uno stupratore riuscire a togliere i jeans a una ragazzina senza la complicità della stessa. Insinuando anche nella sentenza che tale è l´orrore dello stupro, che per impedirlo la vittima non avrebbe dovuto aver paura «di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica». Tipo la morte.
Ma in fondo è solo dal 1996 che il codice penale ha considerato finalmente lo stupro un reato contro la libertà personale e non contro la morale e riconosce il diritto della donna alla libertà di disporre del proprio corpo e di negarlo con tutte le sue forze a chiunque, senza per questo essere obbligata a imitare Maria Goretti.
Bisognerebbe educare gli uomini sin da piccoli al rispetto delle donne.
Verrà condannato per lesioni e non per maltrattamenti il marito irascibile che ogni tanto picchia la moglie. Se la violenza è sporadica, e quindi non caratterizzata da abitualità e continuatività, non si configura infatti il reato di maltrattamenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 20494 del 28 maggio 2010, precisando che “il carattere irascibile del marito, connesso ad episodi di violenza sporadica, non configura il reato di cui all’art. 572 c.p.”. Secondo la ricostruzione che emerge dalla sentenza della sesta sezione penale, sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito avevano ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 572 del codice penale, il uomo violento e irascibile che episodicamente picchiava la moglie. Su ricorso proposto dal difensore del marito i giudici, accogliendo la posizione del ricorrente, hanno stabilito che per la configurazione del reato è necessario che “la condotta si manifesti in più atti” e “collegati dal nesso dell’abitualità”. I giudici di legittimità hanno infatti negato, come invece avevano sostenuto i giudici di merito che “il carattere irascibile e instabile del (marito) possa costituire un valido elemento di prova circa l’abitualità dei comportamenti violenti cui si fa genericamente riferimento”.
(Data: 02/06/2010 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)
FONTE: Studio Cataldi (http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8524.asp)
L'educazione sentimentale è importantissima, ma anche una giurisprudenza equilibrata e che non perda di vista il fenomeno.
Ed oserei anche dire degli avvocati seri.
luglio 6, 2010
http://guerrecontro.altervista.org/blog/wp-content/gallery/banner/mano_violenza_donne.jpg
I femminicidi in questi giorni hanno riempito le pagine dei giornali. La Corte di Cassazione ha assolto un marito dal reato di maltrattamento in famiglia perchè “se la violenza è sporadica, non caratterizzata da abitualità e continuatività, non si configura quel tipo di reato” (vedi Studio Cataldi (http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8524.asp)) .
Tutto questo ha riportato con forza in evidenza il problema della violenza di genere nel nostro Paese e delle strategie da adottare per combatterla.
In Italia, la prima e forse unica indagine di una certa importanza sulla violenza sulle donne è stata commissionata all’ISTAT dal Ministero per le Pari Opportunità durante l’ultimo governo di Prodi.
Nel 2006 è stato intervistato un campione di 25mila donne tra i 16 ed i 70 anni e nel 2007 sono stati pubblicati i risultati (http://www.meltinglab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=602:dati-violenza-sulle-donne-&catid=88:dati-ricerche-norme&Itemid=380). In sintesi è emerso che:
<dl id="attachment_2271" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;"><dt class="wp-caption-dt">http://guerrecontro.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/VD_Nazionali.jpg (http://guerrecontro.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/VD_Nazionali.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Istat – Ricerca anno 2007</dd></dl>
Stiamo parlando di un fenomeno esteso, trasversale, che riguarda una mentalità radicata e che si cala in un contesto di normalità del Male (riprendendo il concetto coniato da Hanna Arent). Infatti, se per una serie di circostanze l’argomento è ritornato oggi agli onori della cronache, ed in particolare quella nera, non possiamo non considerare il fatto che gli omicidi ed i tentati omicidi rappresentano in genere meno dell’1% dei reati di violenza sulle donne ( Dati Regione Piemonte – periodo 2005/2007 (http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/cons_elet/tiamodamorire.htm)) , le lesioni, la tentata violenza sessuale, la violenza sessuale, le molestie, i maltrattamenti rappresentano il 99% dei reati - almeno quelli denunciati – e vengono esercitate sulle vittime da persone perfettamente conosciute.
Siamo di fronte oggi ad un excalation della violenza sulle donne? Secondo i sociologi è un operazione azzardata lanciarsi in comparazioni di questo tipo, sia perchè i dati non sono sempre disponibili sia perchè la raccolta dei dati stessi è influenzata dalla sensibilità sociale rispetto alla violenza e, conseguentemente, alla percezione in passato del fenomeno. E’ sufficiente ricordare, a titolo esemplificativo, che fino al 1996 la violenza sessuale in Italia era considerato un reato contro la morale, e non un reato contro l’integrità psico-fisica della persona.
I sociologi sono ragionevolmente convinti che la nostra percezione di un aumento della violenza è alimentata dal fatto che oggi vi è una diversa concezione dei diritti delle persone. Quelle che ieri venivano assunte come normali e accettabili forme di rapporti tra individui, oggi sono (per fortuna) meno tollerate . Se ciò da una parte condiziona la percezione collettiva, dall’altra aumenta la propensione alla denuncia.
Questo fenomeno riguarda anche le donne straniere. Si dice che soprattutto le arabe si rassegnino più facilmente al dolore e alla violenza. Chi opera a stretto contatto con loro come Raffaella Fusco, Ispettore Capo della Polizia di Stato e responsabile dell’Ufficio Minori della Questura di Novara (Formare, interagire e prevenire: così si contrasta la violenza domestica (http://guerrecontro.altervista.org/downloads/pubbli_violenza.pdf) ) ritiene al contrario che “la loro sensibilità sia del tutto simile a quella delle italiane e lo conferma anche l’aumento di denunce registrato negli ultimi anni. Certamente, poiché il loro permesso di soggiorno è vincolato a quello del marito con il quale si sono ricongiunte, subiscono in maniera più forte il ricatto del maltrattante. Se si separano, hanno sei mesi di tempo per trovare un lavoro ed ottenere un permesso di soggiorno; se si rivolgono all’ Ufficio della Questura per denunciare i maltrattamenti subiti, ricevono un permesso temporaneo, che scade al termine della procedura giudiziaria”.
Conclusioni. Il problema della violenza di genere, ed ovviamente in particolare (data l’asimmetria) quella dell’uomo sulla donna va combattuta attraverso una sfida culturale ed educativa che deve coinvolgere e sensibilizzare tutti ad una maggiore attenzione ai sentimenti delle persone. In secondo luogo, offrire dal punto di vista legislativo degli strumenti adeguati per combatterla e, nel contempo, le strutture e le risorse per sostenere le vittime della violenza. Non si può negare che sia i giudici, ma anche gli avvocati – che spesso mal consigliano i loro clienti – hanno una grossa responsabilità in questo senso.
La battaglia culturale contro la violenza di genere è una battaglia contro tutte le forme di violenza.
Fonte: Guerre Contro (http://guerrecontro.altervista.org/blog/?p=2269)
Cavaliere D'Eon
07-07-2010, 00:09
Ma sono certamente per non considerare lo stato psicologico della vittima come discriminante per identificare il reato.
Infatti quelle righe circa la condizione psicologica della donna sono davvero incredibili, e i titoli di giornale mi sembrano azzeccati in questo senso.
Non era intimorita.. è una beffa insopportabile.
Scossa evidentemente è poco.
La poveretta ha la colpa di non essersi fatta annientare del tutto.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.