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Visualizza Versione Completa : Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune



Roderigo
05-03-2010, 02:07
LA GIUSTA legge


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Il nuovo libro di Gustavo Zagrebelsky analizza la crisi della democrazia italiana alla luce dell'uso di interventi emergenziali da parte del potere esecutivo. Una pratica sempre più diffusa che mette in scacco la Costituzione e la democrazia, offendendo quel sentimento politico che è l'avversione all'ingiustizia



di Roberto Ciccarelli


«Noi non siamo animali, siamo uomini». Il video gira su YouTube. Parla uno degli stagionali di Rosarno di origine marocchina. È incredulo: «In Marocco ci sono 30 mila italiani e nessuno li ha mai toccati. Qui invece ci sparate. Ma se vuoi sparare, allora spara agli uccelli». Nel fanatismo scatenato del pogrom contro i migranti africani e maghrebini, l'anonimo autore di questo appello ha detto l'essenziale: «Noi vogliamo il rispetto. E basta».
Rispetto per una dignità che non ha prezzo, né cittadinanza. Eppure, per esistere, la dignità di queste persone dovrebbe essere difesa dal diritto. Ma lo Stato, e la sua legge, spesso lo ignorano. Chi chiede giustizia crea una contraddizione nel cuore della legge, scrive Gustavo Zagrebelsky nel suo recente volume Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune (Einaudi, pp. 409, euro 22). Questo accade perché la giustizia non è una norma universale ratificata dallo Stato, ma un fine da raggiungere che muove il desiderio di ciascuno. La dignità è «umana» perché «non ha prezzo», cioè non ha «equivalenti», è sottratta al «regno dei mezzi» ed è restituita a quella «dei fini».
A quale dimensione del diritto si riferisce la giustizia rivendicata dallo stagionale marocchino? Ad un'«umanità» che non rientra nel diritto positivo che, nel caso dei migranti, esprime gli incubi peggiori del suo retroterra sicuritario. Potrebbe, questa «umanità», essere collocata nel suo rovescio, il diritto naturale? Lo hanno sostenuto i teorici del positivismo giuridico, che non è soltanto una scuola di pensiero, ma una mentalità diffusa tra i legislatori come tra i politici. Lo è da quando esiste lo Stato costituzionale di diritto, ma sarebbe facile ritrovarne le tracce in Aristotele che distinse la giustizia «legale» da quella «naturale». E prima ancora l'Antigone di Sofocle che alla «legge deliberata» contrappose il nomos (la legge eterna non scritta).


Lo stato del tiranno

A questo originario conflitto tra legge e diritto si appella chi sostiene ancora oggi che la rivendicazione della giustizia equivale a volere il paradiso in terra. Non potendolo realizzare, la legge si limita a smussare gli spigoli e ad accettarne l'ingiustizia di fondo. Le cose sono cambiate da quando le costituzioni moderne hanno assunto il compito di rispondere alla domanda di giustizia, modificando così la teoria della legge con la pratica del diritto. A chi chiede giustizia è stata riconosciuta una posizione soggettiva: egli è consapevole del male, vive in un inferno sociale, per questo chiede rispetto, non il paradiso.
Ma se fosse, invece, vero il contrario? Se la legge non fosse in grado di rispondere alla domanda di giustizia? È la domanda che Alcibiade rivolge a Pericle, racconta Senofonte ne I memorabili: «Dimmi, Pericle, se un tiranno al potere prescrive ai cittadini quello che si deve fare, anche questo è legge?». Mettiamo da parte la tendenziosità del giovane sofista. Non c'è sempre una dittatura a disporre per legge un'ingiustizia. Il problema va preso sul serio. Cosa succede quando è uno Stato di diritto a volerla? Oppure a non intervenire con una legge appropriata per correggerla? Ad esempio: quando Eluana Englaro, per mezzo di suo padre Beppino, chiede di essere accompagnata alla morte e lo Stato e i suoi organi legislativi non rispondono all'appello. Anzi, avrebbe fatto di tutto per impedire la realizzazione della dignità della persona, anche la più tragica?
Merito, o demerito, dei giudici avere permesso una risposta. Così è stato. E il proscioglimento di Beppino Englaro e dell'equipe sanitaria de «La Quiete» dall'accusa di omicidio volontario ai danni di Eluana dopo 17 anni di coma vegetativo conferma questa tendenza. Ma in Italia non siamo in presenza di una dittatura commissaria dei giudici in nome del diritto positivo. Né dell'arbitrio soggettivo di pochi davanti ai valori eterni della moralità umana. Credere nell'esistenza di questa alternativa significa seguire ancora la tendenziosità sofistica di Alcibiade o il nichilismo giuridico servito al pasto quotidiano dei conservatori.
La giustizia non è affare esclusivo dei giudici. Il libro di Zagrebelsky è uno degli antidoti possibili contro il sentimento diffuso secondo il quale l'esercizio di un diritto dev'essere limitato al rispetto della legge. Ma le sue virtù farmacologiche possono essere applicate anche al sentimento analogo, ma opposto, rispetto al corrente «giustizialismo». Contrariamente a quanto pensa il positivismo giuridico, infatti, chi chiede giustizia non si colloca nemmeno in un luogo extra-giuridico, morale, genericamente «umano», in sostanza inoffensivo, come ritengono i fautori del giusnaturalismo.


La soglia dell'intollerabile

Chiedere giustizia significa entrare in un campo di battaglia, disporsi «alla percezione di un sentimento», quello dell'ingiustizia, che si solleva dalla società. Un sentimento che non riguarda la giustizia come ideale fraterno, irenico, depotenziato, ma il rifiuto dell'ingiustizia da parte dei singoli, qualunque sia la loro condizione e il loro status. Zagrebelsky descrive tale avversione all'ingiustizia come un «sentimento politico», e non «morale». È questo il «minimo fondamento» del diritto. Una volta varcata la soglia dell'intollerabile, non c'è giustificazione, né relativismo morale che regga. C'è solo la percezione di un fatto e la necessità di cercare un giusto rimedio.
C'è una massima che l'ex presidente della Corte Costituzionale suggerisce a chi vive, e fa, il diritto oggi: è giusta l'applicazione di una legge, non la legge in sé. Prendere, invece, il diritto così com'è, ignorare la possibilità che possa essere cambiato in base a nuovi compiti e garanzie, significa anteporre al suo presupposto - il sentimento politico dell'ingiustizia - l'idea che esso si fondi su una sovranità incontrastata, sull'autorità indiscussa di un legislatore, dello Stato oppure dei desideri di un «Capo».
Il florilegio di ipotesi sulle riforme costituzionali nato nell'ultimo quarto di secolo in Italia non sembra avere per nulla risolto questa confusione tra diritto e legge denunciato da Zagrebelsky. Al contrario, è dal tempo della «grande riforma» craxiana che la vita democratica italiana si è accomodata nel disperante meta-discorso della governabilità e della modernizzazione istituzionale, al punto da nascondere l'orizzonte del vivere comune con la produzione oceanica di norme e di legislazioni speciali.
In nome del diritto
La ricerca di un «minimo fondamento» del diritto è stata sostituita dal dibattito sulla riforma perfetta della costituzione. La pressoché totale incapacità di realizzarla e l'inarrestabile tendenza della politica alla frantumazione degli interessi e della rappresentanza spinge ormai a dubitare che gli ultimi anni abbiano segnato un passaggio d'epoca. Nulla impedisce di pensare che l'attuale lotta degli interessi che sovrintende alle velleità di riforma di sistema sia altrettanto distruttiva della più antica lotta delle ideologie.
Per cambiare le costituzioni - scrive Zagrebelsky - occorre un big bang politico capace di imporre un indirizzo al di là delle parti esistenti. Fino a prova contraria, è questa forza a mancare ed è inutile provare a resuscitarla a tavolino. Una società pluralistica come la nostra, aggiunge Zagrebelsky, non può prodursi in un'acrobazia che la proietti fuori dal proprio ordito pensando che questo sia il modo per creare un'altra costituzione. Se un potere costituente esiste oggi deriva dalla costituzione e si riflette nella costituzione.


Le regole sottosopra

È innegabile tuttavia che tanto l'incapacità di applicare la costituzione, quanto l'impossibilità di procedere alla sua riforma, rispondano ad un problema politico di non facile soluzione. Nell'oscuro interregno che si è spalancato con la Seconda Repubblica si è consolidata la tendenza a confondere la costituzione (come forma di governo) con la democrazia (come forma sociale). La riforma dell'una avrebbe dovuto portare alla riforma dell'altra. Così non è stato e la vita democratica viene sempre più identificata con l'idea della permanente riforma delle regole che dovrebbero governarla.
Non è dunque un caso se il potere esecutivo si sia sempre più affidato a poteri d'emergenza o a normative speciali per sottrarsi alla crescente paralisi alla quale conduce la confusione tra forma di governo e forma sociale. Una vana speranza perché questo tipo di legislazioni sospende la costituzione in nome del conseguimento di un obiettivo specifico, ma nulla garantisce sulla loro efficacia generale. Anzi, spesso e volentieri i risultati sono discutibili e certo non conformi al dettato costituzionale o al rispetto dei diritti fondamentali.
La crisi della democrazia italiana non sfugge ad un circolo vizioso ricorrente nella storia delle costituzioni moderne. È sempre accaduto che il positivismo della Legge ha cercato di imporre un nuovo «inizio» alla comunità degli uomini ricorrendo ad una «legge superiore» dalla quale tutte le leggi derivano la loro autorità. Rousseau sostenne che per porre una legge al di sopra dell'uomo occorrerebbero degli dèi. Ma di questi dèi, il costituzionalismo contemporaneo ne ha fatto volentieri a meno, dopo avere trovato il modo per garantire l'autorità di una costituzione attraverso la permanente rielaborazione dei principi dell'ordinamento e l'estensione immanente dei diritti.


La radice dell'autorità

Ciò che per Zagrebelsky brilla ancora nella crisi in cui versano le democrazie liberal-democratiche non è il sogno impossibile di una nuova «fondazione», ma la possibilità di accrescere, aumentare e ampliare le fondamenta di una costituzione per sua vocazione aperta a sempre nuove determinazioni. È questa, del resto, la radice etimologica dell'auctoritas. Ma a quale istanza attribuire questo potere se non è possibile immaginare una soluzione estranea al gioco autoreferenziale delle parti? Non più solo all'ordinamento costituzionale presente e tanto meno alla concertazione tra gli interessi politici organizzati. Bisogna invece tornare al fondamento «minimo» del diritto - l'ingiustizia - che dà alla vita in comune la potenza immanente di cambiare la legge e le sue applicazioni in base ai comportamenti e alle conseguenti maniere di associarsi. Solo così sarà possibile realizzare l'impresa del barone di Münchhausen che volle uscire dal pantano sollevandosi dai suoi baffi.


il manifesto 24 febbraio 2010
http://www.ilmanifesto.it

Roderigo
05-03-2010, 02:14
SCAFFALI

Un difensore del costituzionalismo


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Giudice costituzionale dal 1995, Gustavo Zagrebelsky ha presieduto la Corte Costituzionale dal gennaio al settembre del 2004. Fautore di un'etica del dubbio, in «Contro l'etica della verità» (Laterza) ha denunciato il rischio per la democrazia contemporanea di rimuovere la tolleranza che ha strappato il monopolio della «verità» all'autorità ecclesiastica, ridimensionandone il valore assoluto di dogma. Critico della svolta conservatrice sui principali temi bioetici in discussione in Italia, e difensore della laicità e dei diritti fondamentali, Zagrebelsky propone un costituzionalismo pluralistico, comparativistico e «culturale» a partire da una visione dualistica tra legge (lex) e diritto (ius). Un dualismo quasi sempre liquidato dalla mentalità positivistica che impone la riduzione del diritto a legge e della legge a strumento di potere. Nel recente «La legge e la sua giustizia» (Il Mulino) nel quale racconta la sua esperienza di giudice costituzionale, Zagrebelsky ha spiegato la necessità di mantenere questo dualismo in ragione della «doppia anima del diritto». Il diritto continua ad essere una scienza pratica che non si esaurisce nell'applicazione della legge, ma deve incorporare le valutazioni derivanti dalla «giustizia materiale». Il dualismo tra «lex» e «ius» torna oggi utile per denunciare il rischio di un nichilismo giuridico ispirato ai valori della morale religiosa, oppure alla credenza in un diritto ridotto unicamente al suo scheletro legale. Una posizione, quest'ultima, che è stata contestualizzata nelle vicende dello Stato di diritto fino agli attuali Stati costituzionali («Il Diritto mite», Einaudi), trovando ne «Il crucifige e la democrazia» (Einaudi) l'occasione per denunciare il rischio di ridurre la democrazia ad un'organizzazione strumentale degli interessi politici esistenti. Docente di giustizia costituzionale presso l'Università di Torino, Zagrebelsky è presidente onorario dell'associazione «Giustizia e Libertà».


il manifesto 24 febbraio 2010
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